martedì 18 dicembre 2012

diffida all'autorità giudiziaria italiana

Alcune decine di triestini, cittadini del Territorio Libero di Trieste, hanno consegnato i giorni scorsi una diffida all'autorità giudiziaria, contestandone aprioristicamente la competenza ed autorità a giudicarli.

Nota: si tratta per lo più di cittadini onesti, che non hanno nessun conto in sospeso con la giustizia (nè italiana nè del Territorio Libero di Trieste), ma ci tengono a "mettere i puntini sulle i" ed a ribadire quello che è un loro sacrosanto diritto.

Nella loro azione, hanno incontrato le solite, ovvie, quotidiane difficoltà a cui ogni suddito cittadino italiano è ormai assuefatto: "Non so se posso ricevere...", "Non è questo l'ufficio giusto ma non so indicarle quale sia", "Manca la marca da bollo", "Qui non siamo attrezzati per ricevere atti di questo tipo", ecc. ecc.
Insomma, le solite cose che di per sé sarebbero sufficienti a far decidere di rinunciare alla cittadinanza italiana, anche in assenza di alcun trattato internazionale...


Il testo della diffida:

Al Ministro di Giustizia della Repubblica Italiana
Al Presidente del Tribunale di Trieste
Al Presidente della Corte d’Appello di Trieste
Al Procuratore Generale di Trieste
Al Procuratore della Repubblica di Trieste
Al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste
Al Presidente della sezione G.I.P. del Tribunale di Trieste
Al Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Trieste
Al Prefetto di Trieste - Ufficio Territoriale di Governo della Repubblica Italiana a Trieste

Oggetto: difetto di giurisdizione della Repubblica Italiana nella Zona A del Territorio Libero di Trieste

A tutti i fini di legge, e nel rispetto del Diritto internazionale vigente, si comunica che il sottoscritto contesta all’autorità giudiziaria italiana l’esercizio del potere giudiziario nel nome della Repubblica Italiana nella Zona A del Territorio Libero di Trieste per carenza di giurisdizione, infatti:

il Territorio Libero di Trieste è stato costituito dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 - tuttora pienamente in vigore - all’art. 21 quale Stato indipendente riconosciuto dalle potenze Alleate ed Associate e dall’Italia;
 
la sovranità italiana sul Territorio Libero di Trieste è cessata al momento dell’entrata in vigore del Trattato di Pace il 16 settembre del 1947 (art. 21 comma 2 del Trattato di Pace del 1947); 
il Trattato di Pace è stato ratificato ed attuato dalla Repubblica Italiana che lo ha inserito nel proprio ordinamento (D.Lgs. C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430) e non ne ha mai contestato la validità; 
l’integrità e l’indipendenza del Territorio Libero di Trieste sono assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (art. 21 comma 1 Trattato di Pace del 1947).
Nel Territorio Libero di Trieste non è quindi imponibile l’ordinamento giuridico italiano avendo valore solo quanto previsto dal Trattato di Pace che ne regola il governo agli Allegati VI e VII. 
 
Per quanto attiene al potere giudiziario l’art. 14 dell’Allegato VI prevede esplicitamente che i tribunali vengano istituiti nel rispetto delle leggi del Territorio Libero.
La protezione dei fondamentali diritti umani della popolazione del Territorio Libero di Trieste, tra i quali il diritto al giudice naturale e all’equo processo, è garantita dal Trattato di Pace con competenza diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Lo Status giuridico di Trieste e del Territorio Libero di Trieste non può essere modificato e ne costituisce obbligo il rispetto per tutti i sottoscrittori del Trattato di Pace e per gli Stati membri delle Nazioni Unite. 
 
Tutto ciò premesso, comunico che in tutti i procedimenti giudiziari, pendenti e/o passati in giudicato, avviati dall’autorità giudiziaria italiana per fatti avvenuti nella Zona A del Territorio Libero di Trieste, e in cui mi trovo ad essere parte in causa,sussiste il difetto assoluto di giurisdizione che come tale rientra nelle nullità insanabili, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

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